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C.M. 24/02/1998 n. 57/E6. Adempimenti richiesti dal regolamento di attuazione per fruire della detrazione. Come già precisato, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, emanato in forma di regolamento sono state dettate le modalità di attuazione delle disposizioni in rassegna. Rispettando le prescrizioni contenute nel comma 3 dell'art. 1, le modalità di attuazione contengono, altresì, le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento delle banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994 n. 626 e 14 agosto 1996 n. 494, e successive modificazioni e integrazioni e fissano alcune cause di decadenza dal diritto alla detrazione d'imposta. L'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di attuazione stabilisce che per fruire della detrazione i contribuenti devono trasmettere, mediante raccomandata, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette, una comunicazione concernente la data in cui avranno inizio i lavori, redatta su apposito modulo approvato con decreto dirigenziale. Tale decreto, che contiene anche l'individuazione dei centri di servizio competenti a ricevere la comunicazione, è pubblicato in Gazzetta Ufficiale unitamente al regolamento stesso. A norma dello stesso comma 1, per i lavori iniziati prima dell'entrata in vigore del regolamento, che, come tutti gli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione, la comunicazione va effettuata entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso. Il modulo per effettuare la comunicazione è reperibile gratuitamente presso gli uffici delle entrate e presso quelli del territorio. Va precisato che, in base allo stesso art. 1, comma 1, lettera a), al modulo, che deve recare i dati catastali dell'immobile sul quale sono eseguiti i lavori (rilevabili dai certificati catastali o dagli atti di acquisto) o gli estremi della domanda di accatastamento, vanno obbligatoriamente allegati in fotocopia: 1) le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori e cioè, a seconda della tipologia di lavori, la denuncia di inizio attività, l'autorizzazione o la concessione. In merito alla corrispondenza tra le categorie di intervento come definite all'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e il relativo titolo abilitativo per l'esecuzione delle stesse, si rinvia a quanto già esposto al punto 3.5, ribadendo la necessità di operare il coordinamento tra la normativa nazionale e quella regionale e comunale in merito alle diverse possibilità di intervento ammesse o limitate all'interno degli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi. E' sufficiente inoltrare fotocopia della denuncia di inizio di attività, dell'autorizzazione o della concessione edilizia. Nel caso della manutenzione ordinaria, non essendo previsto alcun titolo abilitativo, e trattandosi solo del caso di intervento sulle parti comuni, è sufficiente inoltrare quanto indicato al successivo punto 4; 2) la fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali. Per i fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità e non ancora accatastati in forza dell'art. 14, comma 13, della legge n. 449 del 1997, la copia della domanda di accatastamento deve essere trasmessa non appena presentata; 3) la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI relativa all'anno 1997, se dovuta. Non va allegata la copia, ad esempio, se la comunicazione è trasmessa dall'inquilino o dal possessore che nel 1997 non era tenuto al pagamento dell'ICI in quanto non possedeva l'immobile; 4) la fotocopia della delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori (se si tratta di interventi che richiedono la preventiva delibera assembleare) e della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese in caso di interventi di recupero effettuati su parti comuni di edifici residenziali, indicate al paragrafo 3. Qualora successivamente alla trasmissione della tabella millesimale di ripartizione delle spese l'importo preventivato venga superato, è necessario spedire la nuova tabella di ripartizione delle spese all'ufficio che ha ricevuto la comunicazione e non va trasmesso nuovamente il modulo relativo alla comunicazione di inizio lavori già presentato preventivamente; 5) la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, in caso di lavori eseguiti dal detentore dell'immobile, se diverso dal coniuge, dai figli e dai genitori conviventi. La lettera b) dell'art. 1, comma 1, del regolamento prevede l'attivazione della vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri. Dispone, infatti, che per poter fruire della detrazione è necessario inoltrare preventivamente alla ASL, competente nel territorio in cui si svolgono i lavori, una comunicazione con raccomandata a.r., nella quale sono riportate le seguenti informazioni: a) ubicazione dei lavori da effettuare e committente; b) natura delle opere da realizzare; c) impresa esecutrice delle opere e assunzione di responsabilità, da parte dell'impresa, di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e in materia di contribuzione del lavoro; d) data di inizio dei lavori. L'art. 1, comma 1, lettera c), del regolamento impone al contribuente, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese di realizzazione degli interventi elencati al paragrafo 3 e la ricevuta del bonifico bancario mediante il quale è stato eseguito il pagamento. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972 n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Al riguardo, è opportuno precisare che i documenti giustificativi delle spese devono essere intestati al soggetto o ai soggetti che intendono fruire della detrazione. In caso di spese sostenute da uno dei soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, le fatture o ricevute devono essere a questi intestate e, in caso di spese relative alle parti comuni, i documenti giustificativi devono essere intestati al condominio. In base all'art. 1, comma 1, lettera d), del regolamento, in caso di lavori il cui importo complessivo supera la somma di lire 100 milioni, va trasmessa, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui sono eseguiti i lavori il cui importo supera il predetto limite, anche una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi. Tale dichiarazione va comunque trasmessa all'ufficio che ha ricevuto la comunicazione e non è necessario trasmettere nuovamente il modulo relativo alla comunicazione di inizio lavori già presentato preventivamente. L'art. 1, comma 3, del regolamento stabilisce che per poter fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate esclusivamente mediante bonifico bancario dal quale risulti: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Per quanto riguarda il codice fiscale del beneficiario della detrazione, si precisa che in caso di comproprietà, contitolarità del diritto reale o di coesistenza di più diritti reali, in presenza di più soggetti che intendono fruire della detrazione relativamente agli stessi interventi, il bonifico deve recare l'indicazione del codice fiscale di tutti i soggetti che intendono fruire della detrazione. Per gli interventi realizzati da soggetti di cui all'art. 5 del Tuir va indicato il codice fiscale del soggetto stesso e di quello che provvede al pagamento. Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali il bonifico deve recare il codice fiscale dell'amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento, nonchè quello del condominio. L'art. 3 del regolamento prevede che ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici devono comunicare al centro di servizio competente a ricevere la comunicazione, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di effettuazione del bonifico, gli elenchi dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti. 7. Decadenza dai benefici. L'art. 4 del regolamento di attuazione stabilisce che la detrazione non viene riconosciuta e, quindi, l'importo eventualmente fruito dal contribuente è recuperato dagli uffici finanziari nelle seguenti ipotesi: - la comunicazione di inizio dei lavori non è trasmessa preventivamente al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette, ovvero, per i lavori iniziati prima dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione, la comunicazione non è trasmessa entro 40 giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso; -la comunicazione è priva dei dati catastali dell'immobile sul quale sono eseguiti i lavori o degli estremi della domanda di accatastamento; - non vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori e cioè, a seconda della tipologia di lavori, la denuncia di inizio attività, l'autorizzazione o la concessione. Al riguardo si rinvia a quanto chiarito nel paragrafo precedente; -in mancanza dei dati catastali, non è allegata copia della domanda di accatastamento, esclusi i fabbricati rurali che hanno perso le caratteristiche di ruralità e non sono ancora accatastati in forza del citato art. 14, comma 13, della legge n. 449 del 1997, per i quali la copia della domanda di accatastamento deve essere trasmessa non appena presentata; non sono allegate le copie delle ricevute di pagamento dell'ICI relativa all'anno 1997, se dovuta; -non è allegata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese in caso di interventi di recupero effettuati su parti comuni di edifici residenziali, o successivamente non è trasmessa la copia della nuova tabella di ripartizione delle spese se diversa da quella preventiva; -non è allegata la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, in caso di lavori eseguiti dal detentore dell'immobile se diverso dal coniuge, dai figli e dai genitori conviventi; -non è trasmessa, in caso di lavori il cui importo complessivo supera la somma di lire 100 milioni, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi; -non è stata effettuata preventivamente la comunicazione alla ASL, al fine di attivare la vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri, della data di inizio lavori; -non sono conservate e trasmesse ed esibite, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi elencati al paragrafo 3 da parte del soggetto che fruisce della detrazione, oppure non è conservata e trasmessa o esibita, a richiesta degli uffici finanziari, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, ovvero questo risulta intestato a un soggetto diverso da quello che fruisce della detrazione, salvo quanto specificato per gli interventi realizzati dai soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir e sulle parti comuni. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972 n. 633, va conservata altra idonea documentazione; |
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